“ALMA ROMA”
Associazione di Attività Culturali
STATUTO SOCIALE
TITOLO I
“COSTITUZIONE E FINALITÀ DEL SODALIZIO”
Art. 1.
L”ALMA ROMA” — fondata in Roma nel 1922 — si prefigge lo scopo di diffondere la cultura
storica, archeologica ed artistica, e particolarmente la conoscenza e l’amore per ROMA Eterna,
Madre augusta della nostra civiltà.
Art. 2.
L’Associazione non ha carattere politico, né confessionale e non ha alcun fine di lucro.
Art. 3.
L’Associazione ha per emblema la tradizionale effigie di Roma loricata, con l’elmo, l’asta ed un
globo nella destra.
Art. 4.
L’Associazione attua il suo programma mediante:
a) conferenze;
b) visite ed illustrazioni di monumenti, musei, gallerie, mostre, ecc.;
c) escursioni e sopraluoghi in località di interesse storico, archeologico ed artistico;
d) pubblicazione di un bollettino di informazioni, periodico denominato “ALMA ROMA”,
autorizzato dal Tribunale di Roma con Decreto n. 7405 del 29 febbraio 1960 e n. 242/95 del 12
maggio 1995;
e) partecipazione o istituzione di eventuali manifestazioni attinenti al carattere del Sodalizio;
f) qualsiasi altra attività che gli organi direttivi dell’Associazione ritengano di promuovere per
incrementare e divulgare la conoscenza e la devozione per Roma.
TITOLO II
“SOCI E LORO OBBLIGHI E DIRITTI”
Art. 5.
L’Associazione è composta di soci:
a) sostenitori;
b) benemeriti;
c) onorari.
Art. 6.
Chi desideri diventare socio sostenitore deve essere presentato da almeno un membro del
Consiglio Direttivo e la sua richiesta deve essere accettata dal Consiglio stesso. L’accettazione è
perfezionata dopo la promulgazione sul Bollettino ed il rilascio della tessera.
Art. 7.
Il socio è tenuto a versare la tassa di ammissione prescritta, a pagare annualmente il contributo
fissato dall’assemblea ed a rispettare le norme dello Statuto.
Art. 8.
Il socio benemerito, oltre agli obblighi del socio effettivo, è tenuto a versare un contributo
addizionale fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e riceve particolari agevolazioni che
saranno precisate dal Consiglio stesso.
Art. 9.
Tutti i contributi sociali dovranno essere versati all’Amministrazione non oltre il mese di marzo
di ciascun anno.
Il socio che diviene tale dopo il primo ottobre di ciascun anno è tenuto a pagare soltanto il
contributo dell’anno successivo.
Art. 10.
I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per segnalate benemerenze verso
l’Associazione o per la loro opera di divulgazione della conoscenza e dell’amore per Roma.
Essi possono partecipare al Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Possono essere eleggibili alle cariche direzionali, nel qual caso, senza perdere il carattere
onorario ad essi elargito, assumono, per tutta la durata della carica, gli obblighi derivanti ai soci
effettivi e le funzioni della carica assunta.
Art. 11.
Il socio può incorrere nella decadenza dall’appartenere al Sodalizio per morosità. In tal caso è
sufficiente la deliberazione del Consiglio Direttivo.
Può incorrervi anche per aver nuociuto agli interessi ed al prestigio dell’Associazione. In tal caso
la sanzione dovrà essere deliberata dal Collegio dei Probi Viri.
Art. 12.
Ai soci è rilasciata una tessera sociale di riconoscimento; essi, se in regola col pagamento dei
contributi, hanno il diritto di intervenire alle manifestazioni del Sodalizio ed a beneficiare di tutte le
concessioni ed agevolazioni di cui godono gli aderenti.
**************************
La versione completa dello Statuto sociale, con gli ulteriori articoli, è pubblicata
nell’organo ufficiale dell’Associazione Alma Roma – Bollettino d’Informazioni, annata
XXX, 1992, n. 5-6.